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Testo unico disposizioni in materia di intermediazione finanziaria: approvato il TUF

27 Febbraio 2026 in Notizie Fiscali

Il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2026 ha approvato in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della delega di cui all'articolo 19 bis della legge 5 marzo 2024, n. 21 (legge di riforma dei mercati dei capitali), introduce norme per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

Il provvedimento è volto a rafforzare l’efficienza e l’efficacia del sistema sanzionatorio amministrativo in materia di mercati finanziari, individuando e selezionando le condotte illecite in base alla loro effettiva gravità, incrementando le garanzie per i soggetti destinatari dei procedimenti e perseguendo l'obiettivo di deflazionare il contenzioso, a beneficio dell’attività delle Autorità di vigilanza e del mercato.

Testo unico disposizioni in materia di intermediazione finanziaria: approvato il TUF

Come evidenziato dallo stesso Governo nel comunicato stampa pubblicato dopo l'approvazione del provvedimento ecco una sintesi dei principali contenuti.

Entità delle sanzioni: il decreto rimodula i limiti edittali per garantire una maggiore aderenza alla gravità delle violazioni, che riguardano principalmente l'inosservanza degli obblighi di trasparenza, la corretta prestazione dei servizi di investimento e le comunicazioni prescritte per le società quotate. Per le violazioni degli obblighi in materia di intermediazione e dei doveri degli emittenti commesse da società ed enti, le sanzioni amministrative pecuniarie variano da un minimo di cinquemila euro fino a dieci milioni di euro o fino al cinque per cento del fatturato totale annuo qualora tale importo sia superiore a dieci milioni. Per le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, le sanzioni per le medesime inosservanze sono comprese tra un minimo di cinquemila euro e un massimo di due milioni di euro. Nel caso di società quotate che omettono le comunicazioni prescritte, la sanzione minima è elevata a diecimila euro.

Istituto dell’applicazione concordata della sanzione (settlement): si introduce la facoltà per i soggetti destinatari di una contestazione di proporre all’Autorità di vigilanza un accordo per definire il procedimento. Tale istituto prevede una riduzione della sanzione pecuniaria pari a un terzo, a fronte dell'impegno del soggetto a rimuovere le conseguenze della violazione e a indennizzare gli investitori.
Flessibilità delle sanzioni interdittive: si introduce una maggiore discrezionalità per le Autorità nell'applicazione delle sanzioni interdittive (come la sospensione dall’esercizio di funzioni), che potranno essere modulate o omesse in base alle specificità del caso concreto, evitando automatismi sanzionatori eccessivi.

Criteri di rilevanza dell'illecito: viene attribuita alle Autorità (Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB, Banca d'Italia) la facoltà di non avviare il procedimento sanzionatorio per condotte che non abbiano inciso sulla trasparenza del mercato o arrecato danno agli investitori. In tali casi, le Autorità possono procedere con una comunicazione di richiamo, favorendo un approccio basato sulla reale offensività della condotta.

Revisione del procedimento sanzionatorio: Si introduce una disciplina del procedimento sanzionatorio ad applicazione generalizzata a tutte le sanzioni del TUF. La riforma assicura il rispetto dei principi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie, della celerità e certezza dei termini.

Confisca del profitto: l’istituto della confisca viene mantenuto ma circoscritto al solo profitto effettivamente derivato dalla violazione, eliminando il riferimento al "prodotto" in coerenza con i rilievi della giurisprudenza costituzionale. È introdotta la facoltà per la CONSOB di disporre la confisca tramite ingiunzione di pagamento ed è prevista la possibilità di confisca per equivalente su beni di valore corrispondente al profitto qualora il destinatario non possieda somme liquide sufficienti.

Collaborazione tra Autorità: resta fermo l'obbligo di coordinamento e scambio di informazioni tra la Banca d’Italia e la CONSOB per assicurare l'unitarietà dell'azione di vigilanza e l'efficacia delle procedure.
Tutela delle segnalazioni (whistleblowing): si confermano le tutele per i soggetti che segnalano violazioni all’interno degli enti, garantendo la riservatezza dell’identità e la protezione contro possibili misure ritorsive.

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